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Nicola
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VIZI REDIBITORI
Penso che questo possa essere utile a tutti...
La compravendita degli animali nella legge
La compravendita dei beni viene disciplinata dal Codice Civile (C.C.) e viene definita come la manifestazione della volontà bilaterale o plurime, per cui una delle parti (venditore) promette all’ altra (compratore) di cederle la proprietà di una cosa ovvero di trasmetterle qualsiasi diritto, sempre dietro promessa di ricevere un corrispettivo di denaro. Un riferimento specifico alla “vendita di animali” si trova nell’ art. 1496 C.C. che, però, è riferito soltanto ad un aspetto particolare della compravendita, quello relativo alla garanzia per vizi, che si vedrà a seguito. Risulta pertanto che la compravendita degli animali rientra nelle disposizioni generali del C.C.
Premesso quanto sopra, il C.C. impone determinati obblighi sia al venditore sia al compratore. Se quest’ ultimo è tenuto a pagare il prezzo convenuto, tra le obbligazioni principali del venditore (art. 1476 C.C.), si sottolinea che il venditore garantisce sempre l’ animale da vizi, salvo patto contrario. L’ art. 1490 C.C. ribadisce tale obbligo in quanto dispone che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’ uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore”. Ma, cosa s’ intende per vizio in materia di contenzioso civile?
Concetto di vizio redibitorio
I vizi sono imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. Riferito alla vendita di animali possiamo dire che i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell’ animale o diminuiscono il suo prezzo possono definirsi vizio. Fermo restando questo concetto, dobbiamo però precisare che soltanto determinati vizi sono coperti da garanzia. Infatti, non si può responsabilizzare il venditore per fatti o eventi che si sono verificati successivamente alla compravendita dell’ animale.
In campo civilistico i vizi coperti da garanzia, che consentono all’ acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (azione redibitoria) sono definiti vizi redibitori. Affinchè un vizio possa essere considerato redibitorio deve avere le seguenti caratteristiche :
Pregresso: il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’ animale oppure le cause da cui derivano, debbono essere preesistenti al momento del contratto.
Occulto: al momento dell’ acquisto il vizio non doveva essere apparente o facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista senza un minimo sforzo nella sua osservazione (cane con tre zampe!). Sarà, invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta ad un esame sia pure superficiale e sarà evidenziato se l’ acquirente usa una media diligenza da bonus pater familiae (zoppia).
Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’ uso o diminuzione di uso e comunque deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.
Sono pertanto coperti da garanzia i vizi redibitori, in quanto possono dar luogo all’ azione redibitoria, che debbono essere preesistenti al momento della vendita, oppure vizi insorti dopo ma derivanti da cause preesistenti, nonchè occulti e gravi.
La garanzia
Lo scopo fondamentale della vendita consiste nel fare acquistare al compratore la titolarità del diritto trasferito e la libera disponibilità della cosa compravenduta; pertanto, la legge tutela il compratore nel caso in cui venga disturbato nel godimento del bene acquistato.
La garanzia è un patto offerto a tutela del compratore che afferisce naturalmente al contratto di cui si parla nell’ art. 1487 C.C. : “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”.
Bisogna tener presente che la garanzia per vizi nell’ animale è tacita e quindi, anche se non è stata espressamente dichiarata al momento della stipulazione del contratto, è dovuta da parte del venditore. Nulla vieta che le parti, al momento del contratto possano aumentare, diminuire o escludere la garanzia per vizi della cosa. In questi casi dovrà essere espressamente dichiarata, non necessariamente anche per scritto, ma documentata.
Inoltre, si deve ricordare che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”
(art. 1490 C.C., secondo comma).
È molto importante che il compratore, all’ atto della consegna, verifichi la cosa per non incorrere, poi, nella eccezione che potrebbe venire sollevata dal venditore in base all’ art. 1941 del C.C. Tale articolo, trattando della esclusione della garanzia, afferma : “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede); parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, (il vizio deve essere occulto sia per il venditore che al compratore).
Effetti della garanzia
In presenza di vizio redibitorio nell’ animale, il compratore può, a sua scelta, e non del venditore, in base all’ art. 1492 C.C., chiedere
• la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’ atto della compravendita da parte del compratore, mentre il venditore dovrà restituire la somma pagata oppure
• la riduzione del prezzo (azione quanti minoris o estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.
Tuttavia il legislatore stabilisce i termini temporali entro i quali il compratore può far valere i suoi diritti in presenza di vizio redibitorio. In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell’ animale (termine di prescrizione).
L’ art. 1496 C.C. concernente la compravendita degli animali dispone che “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale”. In relazione alla prevalenza degli usi sul C.C. bisogna precisare che le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica nel senso che quelle indicate sono considerate gravi per uso e consuetudine. Questo non vuol dire che siano gli unici difetti che possano ritenersi redibitori in quanto, qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’ elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’ animale, anzichè dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale : “È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’ uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.
La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell’ animale, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (e comunque prima del decorso dell’ anno della consegna, termine di prescrizione) è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. Il termine decorre, in ogni caso, dal giorno della loro scoperta. In riferimento a questo ultimo aspetto esiste giurisprudenza contrastante: alcune sentenze affermano che il termine inizia dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell’ esistenza completa del vizio e non dal semplice sospetto, mentre altre sentenze dispongono che parte dalla data in cui semplicemente si comincia a manifestare il vizio e non già alla individuazione del rapporto causa-effetto. È consigliabile però che l’ acquirente denunci il vizio appena abbia il sospetto; di fatto egli non è tenuto a fare una denuncia analitica e precisa del difetto, ma può limitarsi ad una denuncia generica che valga a mettere sull’ avviso il venditore, salvo precisare in un secondo momento la natura e l’ entità del vizio riscontrato.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, anche via telefonica. Sarebbe opportuno però che venisse effettuata attraverso mezzi che lascino al denunciante la prova dell’ avvenuta comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, ecc.). La tempestività nella denuncia è riferita al momento in cui essa è emessa, se effettuata per posta, e non a quello in cui è ricevuta dal destinatario.
In precedenza abbiamo riportato le possibili azioni che il compratore può, a sua scelta, domandare al venditore in caso di esistenza di vizio nell’ animale : azione redibitoria oppure azione quanti minoris. Tuttavia il C.C. dispone che in caso di morte dell’ animale portatore di vizio redibitorio, per cause fortuite o colpa del compratore non collegate alla presenza del vizio nonchè in caso che siano stati effettuati atti di proprietà sul soggetto (castrazione, taglio delle orecchie, ecc.), che non consentono di restituire l’ animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita, il compratore può soltanto chiedere l’ azione estimatoria; se invece, la morte dell’ animale è stata una conseguenza del vizio di cui era affetto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Nell’ azione redibitoria o quanti minoris il compratore ha diritto al rimborso spese ed al risarcimento danni anche se il venditore è in piena buona fede : “Nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore” (Sent. Sez. II della Cassazione Civile n. 914 del 15.02.1986).
In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi della cosa l’ acquirente può anche chiedere soltanto che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’ animale comprato nonchè dei possibili danni arrecati a causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali) senza rivendicare la risoluzione del contratto.
Conclusioni
Non c’ è dubbio che il momento della stipulazione del contratto di compravendita di animali, verbale o scritto che sia, rappresenta uno dei punti cruciali in quanto tale dichiarazione dimostra la volontà delle parti al trasferimento della proprietà dell’ animale (venditore) verso il corrispettivo di un prezzo (compratore) nelle condizioni fissate nel contratto.
Normalmente i contratti di compravendita di animali sono di tipo verbale. In tali casi bisogna sempre ricordarsi che la garanzia legale per vizio è tacita e, cioè, a meno che i contraenti oralmente non dispongano in maniera diversa, esiste sempre. Nel caso di contratti di compravendita scritti, l’ acquirente deve stare molto attento a quello che c’ è scritto in quanto, in qualche occasione, il venditore sottopone alla sua firma dichiarazioni che escludono o limitano fortemente la garanzia per vizi, oppure riportano clausole che giocano a suo favore, ad esempio proponendo la sostituzione dell’ animale viziato con un altro animale invece della restituzione del prezzo pagato, venendo così a cadere il diritto alla azione redibitoria o estimatoria. Infatti, sebbene questa ultima soluzione sembri offrire una maggiore garanzia a tutela del compratore, bisogna tener presente il rapporto affettivo che si instaura tra il proprietario ed il cane acquistato, essendo poco probabile che il compratore sia disposto a restituire il proprio animale in cambio di un altro.
Sarebbe auspicabile che sia l’ allevatore, sia il commerciante, sia il compratore attuassero dei comportamenti ben precisi e chiari prima di arrivare alla firma del contratto in modo di evitare oppure limitare il contenzioso. Sicuramente l’ allevatore che si sforza di migliorare la produzione dei propri cani, ad esempio sottoponendoli a diagnosi di malattie ereditarie ed eliminando dalla riproduzione i soggetti portatori, oltre a migliorare la sanità degli animali eviterebbe una dispersione di risorse finanziarie in campo legale. Il commerciante che propone al suo cliente le garanzie più convenienti previste dalla norma, amplificazione della garanzia per determinate malattie, invece di limitarla o escluderla, dimostra la sua buona fede oltre a riflettersi positivamente sui comportamenti di lealtà commerciale. Il compratore, oltre al dovere di avere un minimo di diligenza nella osservazione dell’ animale che si propone acquistare, in modo da poter rilevare difetti di facile percezione, potrebbe farsi dichiarare dal venditore l’ assenza di vizi nell’ animale oppure aumentare il termine di garanzia al fine di autotutelarsi in caso di controversia.
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venerdì 1 giugno 2007, 13:12 |
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buzz_lightyear
Utente
Iscritto il: lunedì 14 febbraio 2005, 17:45 Messaggi: 1445
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a proposito vi racconto qualcosa di estremamente divertente, a cui ho assistito molti anni fa ad opera del mio maniscalco, morto da qualche anno.
Qui, nel paese in cui vivo, c'era un ippodromo riconosciuto in cui si svolgevano due corse all'anno e c'era un giro di mezzi cavalli, ossia quelli recuperati degli ippodromi importanti, tutti pagati 4 soldi e tenuti in piedi per miracolo.
Una di queste purosangue era bolsa come mai ne avevo viste ed era in vendita.
Per mostrarla all'acquirente, quel genio del maniscalco, le fece bere l'intero litro d'acqua contenuto in una bottiglia del latte in cui, però, lui aveva anche inserito un'anguilla viva.
Pare che questa anguilla sarebbe rimasta viva, nello stomaco della cavalla, per una decina di giorni, così che il fastidio che procurava faceva contrarre così tanto i muscoli del petto e dell'addome, che la bolsaggine non sarebbe stata più visibile.
Naturalmente il tizio acquistò la cavalla e non ebbe il tempo di reclamare, perchè passarono inesorabilmente proprio i 10 giorni di legge.
E vissero tutti felici e contenti....meno uno, forse
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martedì 10 luglio 2007, 21:14 |
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Elly83
Utente
Iscritto il: domenica 23 aprile 2006, 22:19 Messaggi: 647 Località: Veneto
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... a proposito di vizi ... vi espongo un caso successo ad una mia amica che ha acquistato un cavallo da poco il quale ha dimostrato atteggiamenti pericolosi ... l'ha caricata e l'ha morsa sul collo mentre lei lo girava alla corda ... ora questo puo' essere causa invalidante del contratto?!
ritengo che sia un fatto grave e che influisce sull'utilizzo (passatemi il termine orrendo) dell'animale giusto?
O se non altro ne riduce di molto il valore ...
_________________ "Essere amati da un cavallo o da un qualsiasi animale, dovrebbe riempirci di timore referenziale: perchè non ce lo siamo meritati"
Trovami su MySpace e diventa mio amico!
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martedì 10 luglio 2007, 22:40 |
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stregatto
Utente
Iscritto il: sabato 9 dicembre 2006, 10:19 Messaggi: 5098
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buzz_lightyear ha scritto: a proposito vi racconto qualcosa di estremamente divertente, a cui ho assistito molti anni fa ad opera del mio maniscalco, morto da qualche anno. Qui, nel paese in cui vivo, c'era un ippodromo riconosciuto in cui si svolgevano due corse all'anno e c'era un giro di mezzi cavalli, ossia quelli recuperati degli ippodromi importanti, tutti pagati 4 soldi e tenuti in piedi per miracolo. Una di queste purosangue era bolsa come mai ne avevo viste ed era in vendita. Per mostrarla all'acquirente, quel genio del maniscalco, le fece bere l'intero litro d'acqua contenuto in una bottiglia del latte in cui, però, lui aveva anche inserito un'anguilla viva. Pare che questa anguilla sarebbe rimasta viva, nello stomaco della cavalla, per una decina di giorni, così che il fastidio che procurava faceva contrarre così tanto i muscoli del petto e dell'addome, che la bolsaggine non sarebbe stata più visibile. Naturalmente il tizio acquistò la cavalla e non ebbe il tempo di reclamare, perchè passarono inesorabilmente proprio i 10 giorni di legge. E vissero tutti felici e contenti....meno uno, forse
mi sembra una storia alquanto inverosimile
_________________ non faccio quasi mai zero ma sono sempre la + elegante
è meglio cadere di culo che di faccia anche se hai la faccia di culo:-D
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mercoledì 29 agosto 2007, 21:58 |
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Ross
Utente
Iscritto il: martedì 15 febbraio 2005, 21:59 Messaggi: 1028
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purtroppo no, era un sistema usato un pò dappertutto da commercianti senza scrupoli per camuffare i più svariati problemi, il problema era che tanti cavalli morivano e non si capiva il perchè. E questo è ancora uno dei più blandi, facevano delle cose a cui noi facciamo veramente fatica a credere.
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giovedì 30 agosto 2007, 16:12 |
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Giuly
Utente
Iscritto il: lunedì 7 marzo 2005, 22:10 Messaggi: 3604 Località: Lombardia
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bhe mi spiace dirlo ma spero ke le persone che compiono certe azioni soffrano almeno tanto quanto fanno soffrire quelle povere bestie.
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giovedì 30 agosto 2007, 20:54 |
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aDy_90
Utente
Iscritto il: lunedì 30 aprile 2007, 16:54 Messaggi: 2715 Località: Milano
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scusate...così tanto per sapere dopèo quanti giorni massimo puoi restituire il cavallo?forse è già scritto ma nn lo trovo!!!
_________________
"Never let the fear of striking out keep you from playing the game."
Siamo qui, tante vittorie, giorni bellissimi, sconfitte stupide, giorni difficili...
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lunedì 22 ottobre 2007, 19:52 |
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Nicola
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Cito testualmente:
In tema di compravendita in generale il C.C. stabilisce che la denuncia al venditore deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e comunque entro un anno dalla consegna dell’ animale (termine di prescrizione).
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lunedì 22 ottobre 2007, 19:58 |
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Andrea
Utente
Iscritto il: martedì 15 febbraio 2005, 11:05 Messaggi: 5775 Località: Lombardia
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buzz_lightyear ha scritto: a proposito vi racconto qualcosa di estremamente divertente, a cui ho assistito molti anni fa ad opera del mio maniscalco, morto da qualche anno. Qui, nel paese in cui vivo, c'era un ippodromo riconosciuto in cui si svolgevano due corse all'anno e c'era un giro di mezzi cavalli, ossia quelli recuperati degli ippodromi importanti, tutti pagati 4 soldi e tenuti in piedi per miracolo. Una di queste purosangue era bolsa come mai ne avevo viste ed era in vendita. Per mostrarla all'acquirente, quel genio del maniscalco, le fece bere l'intero litro d'acqua contenuto in una bottiglia del latte in cui, però, lui aveva anche inserito un'anguilla viva. Pare che questa anguilla sarebbe rimasta viva, nello stomaco della cavalla, per una decina di giorni, così che il fastidio che procurava faceva contrarre così tanto i muscoli del petto e dell'addome, che la bolsaggine non sarebbe stata più visibile. Naturalmente il tizio acquistò la cavalla e non ebbe il tempo di reclamare, perchè passarono inesorabilmente proprio i 10 giorni di legge. E vissero tutti felici e contenti....meno uno, forse
Questa dell'anguilla viva non mi è nuova...
comunque..
mado', che sistemi... povera cavalla e povera anguilla.
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martedì 23 ottobre 2007, 10:29 |
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Nicola
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Andrea ha scritto: mado', che sistemi... povera cavalla e povera anguilla.
Beh dai, alla fine l'anguilla ha fatto un po come Geppetto nella pancia della Balena!!
Ribadisco, la pratica perversa è nota anche a me.
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martedì 23 ottobre 2007, 10:35 |
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[ 10 messaggi ] |
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