Scavando nelle leggi sul trasporto dei cavalli...
Scaviamo un po' nella questione del trasporto dei cavalli.
Oltre al regolamento CEE di cui si è parlato (e che NON riguarda il proprietario che trasporta il proprio animale: ma quello della moglie? e quello di un amico?) vale comunque quello previsto da:
Cita:
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954
Testo aggiornato a dicembre 2006
Articolo 36
Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini,
caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere
l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa
automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:
a) le proprie generalità ed il domicilio;
b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di
disinfezione;
c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché
la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.
Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti
l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.
Articolo 37
Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e
pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la
fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a
conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e
rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti
in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.
Articolo 38
Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e
disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente
attrezzata.
L'autorizzazione è valevole per un anno.
A me viene un dubbio. Perchè la norma dice "chiunque intende
esercitare il trasporto" e invece non dice semplicemente "chiunque intende
trasportare"?
Non sarà che anche questa norma sia rivolta a chi vuole
fare il trasportatore, ossia esercitare l'attività di trasporto in modo continuativo e non occasionale, "esercitare un'attività", insomma, conto terzi? Sarebbe carino che nemmeno queste norme riguardassero noi tapini proprietari... quanto lavoro in meno per le ASL, quanta "semplificazione burocratica"!
E anche sul Capitolo IX sarebbe carina una proposta.... sarebbe bello che i proprietari potessero
discrezionalmente chiedere per il loro cavallo lo status di animale da compagnia, annotandolo sul passaporto, e rinunciando alla possibilità di macellarlo... ma venendo anche liberati da
tutti quegli obblighi che derivano dal fatto che il cavallo è visto anche come un certo numero di chilogrammi di carne potenzialmente destinata al consumo umano... altra grande semplificazione burocratica! Intravedo la possibilità di una bella petizione... ma ne parliamo in un altro topic, qui ditemi solo se vi sembra una buona idea...