COMMISSIONE TECNICA CENTRALE UNIRE

  1. La C.T.C. del libro genealogico:
    a) studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento delle razze considerate nell'ambito del Cavallo da sella italiano e propone eventuali modifiche al presente disciplinare;
    b) formula le norme tecniche di applicazione del presente disciplinare.
  2. La C.T.C. è nominata dall'UNIRE ed è composta da:
    a) il Segretario Generale dell'UNIRE o suo delegato;
    b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - servizi zootecnici - nominato dallo stesso Ministero;
    c) un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
    d) tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati per l'agricoltura delle Regioni con la maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico, facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale,l'Italia meridionale ed insulare;
    e) il coordinatore nazionale del corpo degli esperti;
    f) due tecnici del settore, nominati dall'UNIRE;
    g) tre allevatori, designati dalle Associazioni Nazionali degli allevatori delle razze considerate con personalità giuridica riconosciuta;
    h) tre esperti di zootecnia nominati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla base di una rosa di nominativi segnalati dall'UNIRE.
  3. Partecipa con diritto di voto alle riunioni della C.T.C. il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità,sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
  4. La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
  5. Il dirigente dell'UNIRE preposto all'U.C. svolge le funzioni di segretario.
  6. I componenti della C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
  7. La C.T.C. può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.
  8. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della C.T.C. può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della C.T.C. stessa.
  9. La convocazione della C.T.C. è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della Riunione.
  10. Le riunioni della C.T.C. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
  11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.
  12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.
  13. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

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